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Congedo parentale o contributo per l’asilo nido ?

INPSAlla nascita di un bambino le madri lavoratrici sono tutelate tramite il congedo di maternità e successivamente eventualmente con il congedo parentale, di cui possono usufruire anche i padri .

Il congedo parentale è la facoltà per i neo genitori di astenersi dal lavoro per un periodo non superiore a 6 mesi entro i primi 8 anni di età del bambino, con paga erogata al 30% alla retribuzione media giornaliera (con eccezioni per casi particolari).

La legge 92/2012 ha introdotto, in via sperimentale per il triennio 2013–2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, o, a scelta, un contributo per la frequentazione di servizi per l’infanzia pubblici o dei servizi privati accreditati, da utilizzare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi.

Il contributo è pari a 300 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.

Il contributo per l’asilo nido viene erogato direttamente alla struttura prescelta mentre per i servizi di baby sitting il pagamento è tramite voucher buoni lavoro.

La domanda di contributo deve essere presentata all’INPS esclusivamente online tramite il portale dell’istituto.

Ci si deve quindi premunire del PIN dispositivo attraverso la richiesta online sul sito www.inps.it e successivamente fare domanda seguendo il percorso:
www.inps.it
-Al servizio del cittadino
– Autenticazione con PIN
– Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito
– Invio delle domande per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia.

In sede di domanda la lavoratrice richiedente deve:

a) indicare a quale dei due benefici intende accedere, ed in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, indicare la struttura per l’infanzia (pubblica o privata accreditata) nella quale la lavoratrice stessa ha effettuato l’iscrizione del minore;
b) indicare il periodo di fruizione del beneficio, specificando il numero di mesi;
c) dichiarare la rinuncia al corrispondente numero di mesi di congedo parentale;
d) dichiarare di aver presentato la dichiarazione ISEE valida. A tal fine si ricorda che la dichiarazione ISEE ha validità di un anno dall’attestazione della presentazione e vale per tutti i componenti il nucleo familiare


Congedo parentale o contributo per l’asilo nido ? ultima modifica: 2013-04-04T21:52:51+02:00 da admin-Salvatore

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