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Covid: le regole aggiornate per la scuola

La scuola è l’esempio lampante di come le regole per il contenimento del Covid siano sempre state un po’ arruffate, senza programmazione e derivanti più dalle polemiche del momento che dalle rilevazioni tecniche scientifiche del CTS.

DAD, DID, tutti a scuola, temperatura all’ingresso, tuttti con la mascherina, le finestre aperte… La scuola è stata veramente penalizzata in questi ultimi due anni e le proteste in questi giorni degli studenti, ma anche degli insegnanti, per il ritorno ad un esame di maturità classico ne sono la dimostrazione.

Solo nelle ultime settimane le regole per l’ingresso a scuola di contatti dei positivi e guariti da covid sono cambiate più volte.

Vediamo l’ultimo aggiornamento delle disposizioni covid per le Scuole aggiornate dal Ministero dell’Istruzione al 05 febbraio.

Misure da applicare in ambito scolastico in presenza di casi di positività al Covid-19

Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali

Il documento fornisce un vademecum delle misure da applicare nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l’istruzione degli adulti, in presenza di casi di positività al Covid-19.

Queste misure vanno adottate a partire dal 5 febbraio 2022. Il sistema di regole previsto dalla normativa precedente è superato ed integralmente sostituito dalla nuova normativa (art. 6 del D.L. n. 5/2022). Le misure già disposte prima della data del 5 febbraio vanno ridefinite ed adeguate secondo quanto previsto dalla nuova disciplina.

Sezione n.1 – Organizzazione dell’attività scolastica 

  1. La durata di cinque giorni della quarantena per contatto stretto prevista in ambito scolastico dal decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 e disciplinata in termini generali dalla circolare del Ministero della salute del 4 febbraio 2022, si applica anche a coloro per i quali è in corso la durata della quarantena di dieci giorni? (aggiornamento 05/02/2022)
    Sì. Il periodo di quarantena di cinque giorni si applica anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, ossia alla data del 5 febbraio 2022, siano già sottoposti a tale misura senza che questa sia ancora cessata ovvero che si trovino in quarantena da almeno cinque giorni. Resta fermo, in ogni caso, che la cessazione della misura è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di detto periodo.
  2. Le disposizioni assunte dalla scuola a seguito di casi di positività accertati in ambito scolastico, che continuano ad avere effetti dopo il 5 febbraio 2022, devono essere modificate alla luce della nuova normativa introdotta con il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5? (aggiornamento 05/02/2022)
    Sì, le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma.
  3. A seguito di due casi di positività in una classe di scuola primaria è stata disposta la misura della didattica a distanza a partire dal giorno 4 febbraio con la ripresa delle attività didattiche in presenza a partire dal giorno 14 febbraio. Alla luce delle nuove disposizioni contenute nell’art. 6 del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 cambia qualcosa? (aggiornamento 05/02/2022)
    Sì, le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma. Pertanto, in questo caso, l’attività didattica riprende in presenza a partire da lunedì 7 febbraio con l’utilizzo delle mascherine FFP2, considerato che nella scuola primaria fino a quattro casi di positività nella classe le attività continuano in presenza con l’utilizzo della mascherina FFP2 per 10 giorni a partire dall’ultimo caso accertato.
  4. Gli studenti che si recano nelle strutture dove effettuano i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) devono possedere la certificazione verde COVID-19? (aggiornamento 04 ottobre 2021)
    Gli studenti che effettuano a qualsiasi titolo un’attività lavorativa sono equiparati ai fini dello svolgimento della stessa agli altri lavoratori. In proposito, l’art. 9 septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, che disciplina l’obbligo del possesso della certificazione verde per chi svolge una attività lavorativa nel settore privato, prevede espressamente, al comma 2, che tale obbligo si applica “a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato”.
  5. Con riferimento alla disciplina relativa alla situazione emergenziale, cosa devono fare le Istituzioni scolastiche per garantire la partecipazione degli studenti ad eventi pubblici organizzati al di fuori delle medesime? È possibile verificare preventivamente il possesso della certificazione verde da parte degli studenti partecipanti ad uscite didattiche? (aggiornamento 04 ottobre 2021)
    Il 23 settembre 2021 il Garante della privacy ha precisato che i docenti non possono chiedere informazioni sullo stato vaccinale degli studenti, direttamente o indirettamente. Ai fini dell’organizzazione delle uscite didattiche che presuppongono l’obbligo della certificazione verde COVID-19, dunque, si ritiene che le Istituzioni scolastiche possano valutare di fornire, prima che sia resa apposita autorizzazione a partecipare all’iniziativa, informazioni agli alunni medesimi e alle rispettive famiglie in merito ai requisiti e alle modalità per l’accesso, previsti dalla vigente normativa emergenziale.

    Tanto premesso, le Istituzioni medesime non verificheranno preventivamente il possesso delle richieste certificazioni verdi, il cui accertamento verrà effettuato al momento dell’accesso ai predetti servizi e attività ad opera dei relativi titolari o gestori, ai sensi del comma 4 del summenzionato art. 9-bis.

    Si ritiene, peraltro, opportuno che le Istituzioni scolastiche definiscano preventivamente le misure organizzative da adottare nel caso in cui gli alunni siano sprovvisti di certificazione verde valida al momento dell’ingresso ai suddetti eventi.
  6. Il personale privo di certificazione verde COVID-19 ha diritto di richiedere di svolgere la propria attività lavorativa in smart working? (aggiornamento 28 ottobre 2021)
    No, non esiste questo diritto. Il diritto allo smart working (lavoro agile) è previsto, ad ora, per i lavoratori c.d. “fragili”, fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, modificato dall’art. 2-ter, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito in legge 24 settembre 2021, n. 133.Il personale privo di valida certificazione verde non ha diritto di svolgere la propria prestazione in modalità agile per ovviare alla mancanza della certificazione. L’organizzazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, infatti, spetta esclusivamente al dirigente scolastico ai sensi dell’art. 263, del decreto-legge n. 34/2020
    Peraltro, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 2021 prevede che, a decorrere dal 15 ottobre 2021, la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni sarà di regola quella in presenza.
  7. È necessario mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno un metro? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    A scuola è sempre raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo ove le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. La distanza fra la cattedra e i banchi è, invece, di due metri. Così come di due metri è la distanza da tenere durante lo svolgimento delle attività motorie.
  8. Durante l’attività didattica, le finestre devono essere aperte? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    Il CTS conferma la necessità di assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei locali e della sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. È necessario garantire un adeguato ricambio d’aria nei luoghi di permanenza di alunni e personale, tenendo conto delle dimensioni e dell’ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti, delle condizioni climatiche esterne e identificando quelli, eventualmente, scarsamente ventilati.
    Le istituzioni scolastiche possono utilizzare le risorse messe a disposizione dal primo e dal secondo “Decreto Sostegni”, pari a circa 500 milioni di euro, per l’acquisto di beni e servizi per fronteggiare l’emergenza, inclusi quelli eventualmente necessari per l’aerazione dei locali.
  9. Come aerare una stanza in modo efficace? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    Al fine di contenere il rischio di esposizione al virus negli ambienti scolastici è opportuno, per quanto possibile, assicurare il ricambio frequente dell’aria all’interno, mantenendo il flusso in ingresso dall’esterno. In sostanza, a seconda delle condizioni, si possono determinare tre diverse modalità di aerazione delle aule: 1 – aerazione con finestre aperte e porta chiusa (azione corretta ma ricambio lento); 2 – aerazione con finestre aperte, porta aperta e finestre corridoio chiuse (aerazione errata); 3 – aerazione con finestre aperte, porta aperta e finestre corridoio aperte (aerazione corretta).
    Suggerimenti operativi in: Rapporto ISS COVID-19, n.11/2021; ENEA, #ScuolainClasseA, Istruzioni per l’uso, maggio 2020.
  10. È possibile avere una check-list per aerare gli ambienti scolastici? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    Una possibile check-list, in larga parte desunta da studi Enea, è la seguente:
    a) aerare molto il mattino e il pomeriggio, prima delle lezioni, per iniziare con una qualità dell’aria uguale a quella esterna;
    b) aerare aprendo le finestre regolarmente, per non meno di 5 minuti, più volte al giorno, ad ogni cambio insegnante, durante l’intervallo e dopo la pulizia dell’aula;
    c) con temperatura mite (ed ambiente esterno non eccessivamente inquinato dai gas di scarico delle auto) tenere le finestre per quanto possibile aperte;
    d) aerare aprendo le finestre completamente;
    e) con finestre apribili ad anta battente e a ribalta, aprire a battente perché il ricambio d’aria è maggiore;
    f) per rinnovare l’aria più velocemente, aprire la porta e le finestre, sia in aula che nel corridoio. Se non è possibile aprire le finestre del corridoio, aerare tenendo chiusa la porta dell’aula e ricordare che così occorre più tempo per il ricambio d’aria;
    g) ricordare che il tempo di ricambio aria è minore se l’aula è vuota;
    h) non porre oggetti sul davanzale interno delle finestre, assicurandone l’apertura semplice e completa;
    i) liberare il più possibile l’aula da mobilio, oggetti, indumenti. In tal modo aumenta la cubatura d’aria disponibile nel locale;
    l) creare un piano di azione per decidere chi fa cosa, segnando su un calendario settimanale modi, tempi e responsabilità e facendo partecipare tutta la comunità scolastica.
  11. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado devono svolgersi in presenza o a distanza? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    La proroga dello stato di emergenza (al momento fino al 31 dicembre 2021) ha determinato la proroga della disposizione che consente al dirigente scolastico, valutate le condizioni di contesto, di disporre lo svolgimento da remoto delle riunioni degli organi collegiali, al fine di garantire la sicurezza del personale scolastico. Le riunioni da remoto costituiscono dunque una possibilità, da valutarsi in relazione al contesto, non un obbligo.
  12. Si possono fare viaggi d’istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    Nei territori in zona bianca è possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco, fermo il rispetto dei protocolli di sicurezza degli specifici settori.
  13. Le attività di PCTO possono essere svolte? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    Le attività di PCTO continuano come da progettazione di ciascuna istituzione scolastica. Occorre verificare, attraverso l’interlocuzione con i soggetti partner in convenzione, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni sanitarie generali e a quelle specifiche di settore.
  14. Si possono svolgere attività didattiche di educazione fisica all’interno delle palestre scolastiche? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    Le attività di educazione fisica/scienze motorie possono essere svolte all’interno in zona bianca, privilegiando quelle di tipo individuali. In zona gialla e arancione, la raccomandazione è di svolgere all’interno attività unicamente di tipo individuale. Il distanziamento interpersonale da rispettare è di almeno due metri. Le attività di squadra sono consigliate solo all’aperto. L’aereazione degli ambienti adibiti a palestre deve essere assicurata e ottimizzata.
  15. Come si utilizza la mensa? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    La somministrazione può avvenire nelle forme usuali, a mensa, senza necessariamente ricorrere all’impiego di stoviglie monouso. Gli operatori devono indossare la mascherina e devono essere rispettati: a) il distanziamento nella somministrazione del pasto e nelle fasi di ingresso e uscita dai locali; b) l’igiene personale. Al fine di ridurre l’affollamento dei locali e di garantire il rispetto del previsto distanziamento, ove necessario, è suggerita l’organizzazione di turni per la somministrazione dei pasti.
  16. Esistono situazioni in cui è possibile il ritorno alla Didattica Digitale Integrata? (aggiornamento 28 ottobre 2021)
    Nell’anno scolastico 2021/2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado si svolge in presenza su tutto il territorio nazionale.
    Fino al 31 dicembre 2021, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza, esclusivamente nelle zone rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità legate all’insorgenza di focolai o a condizioni di rischio estremamente elevato di diffusione del contagio nella popolazione scolastica, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i Sindaci, possono disporre deroghe allo svolgimento delle attività in presenza esclusivamente per specifiche aree territoriali o per singole istituzioni scolastiche. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali.
    Sono svolte prioritariamente in presenza, altresì, le attività formative e di tirocinio dei percorsi formativi degli istituti tecnici superiori.
  17. È possibile ridurre le ore di lezione? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    La modulazione del tempo scuola, comunque in conformità alla normativa vigente, è rimessa all’autonomia organizzativa delle singole istituzioni scolastiche che, in ragione delle specifiche situazioni di contesto (esigenze delle famiglie, mobilità degli studenti, gestione territoriale dei trasporti), possono ricorrere a forme di flessibilità. La flessibilità non può però comportare la riduzione dell’offerta formativa prevista dagli ordinamenti scolastici.
  18. È possibile utilizzare la Didattica Digitale Integrata in modalità mista con la lezione in presenza? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    Nell’anno scolastico 2021/2022, le lezioni si svolgono in presenza. La Didattica Digitale Integrata sarà utilizzata in via residuale, solo in particolari situazioni già indicate in precedente FAQ o in ipotesi di quarantena disposta dall’autorità sanitaria competente.
  19. Un genitore può richiedere la didattica a distanza per il figlio affetto da grave patologia o immunodepressione certificata? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    Distinguendoli rispetto a quelli con disabilità certificata, cui è garantita l’attività in presenza, agli studenti impediti nella frequenza in presenza – certificata dalle competenti autorità sanitarie – per patologia grave o immunodepressione, è comunque assicurata la possibilità di seguire la programmazione scolastica, “avvalendosi eventualmente anche della didattica a distanza”, in modalità integrata ovvero esclusiva, secondo le particolari esigenze sanitarie del singolo studente.
  20. Un genitore può richiedere la didattica a distanza per il proprio figlio volontariamente non vaccinato? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    No, l’istruzione obbligatoria va assolta in presenza.
  21. Sono previsti orari scaglionati per l’ingresso a scuola? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    Nell’anno scolastico 2021/2022, proseguono le attività dei tavoli di coordinamento operanti presso le Prefetture, ai fini del raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e del trasporto scolastico. La necessità di coordinare i servizi scolastici e di trasporto pubblico può, in taluni casi, rendere necessario differire o scaglionare gli orari di inizio e termine delle lezioni. Questo anche al fine di evitare assembramenti degli studenti nelle aree di ingresso e uscita, nonché durante gli spostamenti nelle pertinenze delle scuole.
  22. Gli studenti possono avere un “compagno di banco”? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    Nella gestione degli spazi deve essere assicurata l’adozione di tutte le misure previste dal Protocollo di sicurezza per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022. Questo in particolare prevede, salvo in limitate situazioni in cui non sia logisticamente possibile, il rispetto di:
    • una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica);
    • una distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente.Tali disposizioni valgono anche nelle zone bianche.
  23. Deve essere svolta la sanificazione ordinaria e straordinaria degli ambienti? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    Le istituzioni scolastiche, quotidianamente, continuano ad assicurare accurate e ripetute operazioni di sanificazione, cosiddetta ordinaria, come previsto dalle Autorità competenti in materia. Nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola deve essere effettuata una sanificazione straordinaria. Il CTS ha chiarito che questa: va effettuata se sono trascorsi meno di 7 giorni da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura; non è necessario sia effettuata da una ditta esterna; non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria; può essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.
  24. È disponibile personale aggiuntivo a scuola? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    L’articolo 58, comma 4-quater, del decreto-legge n.73/2021 ha stanziato circa 422 milioni di euro per incrementare le unità di personale delle scuole statali di ogni ordine e grado, fino al 30 dicembre 2021. Di dette risorse, 400 milioni sono destinati a contrattualizzare personale aggiuntivo, docente e ATA. La restante parte di 22 milioni di euro è finalizzata a supportare le istituzioni scolastiche che presentano classi numerose.
  25. Per cosa può essere utilizzato il personale docente aggiuntivo? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    Il decreto-legge n.73/2021 ha previsto che il personale docente è destinato al “recupero degli apprendimenti, da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche nell’ambito della loro autonomia”.
    Con il Piano scuola 2021-2022 sono stati forniti suggerimenti operativi per l’utilizzo del personale docente aggiuntivo: “Sulla base delle situazioni concrete, quali gli spazi a disposizione, le esigenze delle famiglie e del territorio, l’organizzazione dei trasporti, resta ferma l’opportunità per le istituzioni scolastiche di avvalersi delle forme ordinamentali di flessibilità derivanti dall’autonomia. Queste potranno contemplare, ad esempio: – riconfigurazione dei gruppi-classe in gruppi diversi; – articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso; – frequenza scolastica in turni differenziati, anche variando le soluzioni in relazione alle fasce di età ai diversi gradi di istruzione; – aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari; – diversa modulazione settimanale del tempo scuola, su delibera degli Organi collegiali competenti”.
    Le risorse aggiuntive di personale docente possono dunque essere impiegate, nei limiti temporali e finanziari previsti, per la migliore organizzazione di tempi, spazi, gruppi di apprendimento che, ove necessario ai fini del recupero, possono anche risultare temporaneamente articolati.
  26. Se ho dei dubbi a chi devo rivolgermi? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    Riguardo l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022, nel sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, sezione #IoTornoaScuola (https://www.istruzione.it/iotornoascuola), sono disponibili informazioni utili per famiglie ed alunni. Il personale scolastico può chiedere assistenza specifica attraverso il portale Help Desk Amministrativo-Contabile, oppure contattando il numero verde 800 903 080.

Sezione 2 – Gestione del green pass 

  1. Quando deve essere controllata la validità della certificazione verde del personale scolastico? (aggiornamento 04 ottobre 2021)
    L’art. 9-ter del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 prevede l’obbligo, per tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, del possesso e dell’esibizione della certificazione verde COVID-19.

    La verifica delle certificazioni verdi viene effettuata mediante l’utilizzo dell’app “VerificaC19”, oppure con la modalità semplificata resa disponibile nell’ambito del Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI).

    Al riguardo, si precisa che l’art. 13, comma 8, del D.P.C.M. 17 giugno 2021, introdotto dal D.P.C.M. 10 settembre 2021, chiarisce che tale verifica avviene quotidianamente “prima dell’accesso del personale interessato nella sede ove presta servizio”. Parimenti, la nota MI 9 settembre 2021, n. 953, al punto I, prevede che il controllo sul possesso delle certificazioni verdi COVID-19 sia effettuato “quotidianamente e prima dell’accesso del personale nella sede ove presta servizio”.

    Alla luce delle disposizioni richiamate, si rileva che le operazioni di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 devono essere svolte prima dell’accesso del personale nella sede ove presta il servizio, e non devono essere ripetute nel corso dello svolgimento dello stesso. Dunque, nel caso in cui, al momento dell’accesso in sede, la certificazione risulti “valida”, il dipendente potrà accedere regolarmente e svolgere la propria attività fino al termine della giornata lavorativa.
  2. Cosa fare nel caso in cui la funzione “Verifica Green Pass” segnali la non validità del Green Pass di un dipendente del personale scolastico mentre, per lo stesso dipendente, il green pass risultato valido usando l’app“VerificaC19”? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    Questa situazione si può presentare nei casi in cui non è corretto il Codice Fiscale del personale sul fascicolo del SIDI, oppure non è registrato correttamente il codice fiscale nella banca dati del Ministero della salute. In questi casi fa comunque fede il risultato dell’app “VerificaC19”. Si suggerisce, inoltre, di verificare la correttezza del CF sul fascicolo del personale presente a SIDI per l’eventuale correzione se necessaria.
  3. I genitori possono entrare senza green pass nel cortile della scuola? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    Come stabilito dall’art. 9-ter.1, comma 2, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dall’art. 1, comma 1, del D.L. 10 settembre 2021, n. 122, allo stato in via di conversione, “Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 […]”.Ciò premesso, si precisa che l’obbligo del possesso e della esibizione della certificazione verde COVID-19 riguarda l’accesso alle strutture delle istituzioni scolastiche, mentre non rileva per l’accesso ai cortili all’aperto degli edifici scolastici.Inoltre, con l’Ordinanza 27 agosto 2021, il Ministero della Salute ha prorogato al 30 ottobre 2021 le disposizioni dell’Ordinanza 22 giugno 2021, secondo cui “cessa l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all’aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti […]”.
  4. Come si ottiene la certificazione verde? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    L’articolo, 9 del decreto-legge n.52/2021 prevede il rilascio della certificazione verde in caso di:          
    a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La certificazione può essere rilasciata anche a seguito di somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
    b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
    c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità quarantotto ore).
  5. È obbligatorio per il personale scolastico mostrare la certificazione verde COVID-19? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    Sì, vige l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde. La procedura di controllo è agevolata dall’utilizzo di una piattaforma interoperabile nazionale, predisposta dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con quello della Salute.
  6. Come avviene il controllo della certificazione verde? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    Su richiesta del verificatore (dirigente scolastico o suo delegato), il personale in servizio a scuola mostra – in formato digitale oppure cartaceo – il QR Code abbinato alla propria certificazione verde COVID-19. L’App “VerificaC19” scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo, fornendo tre possibili risultati:
    a) schermata verde: la certificazione è valida per l’Italia e l’Europa,
    b) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l’Italia,
    c) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di lettura.
    All’avvio della piattaforma interoperabile, accedendo a SIDI, il Dirigente scolastico potrà automaticamente visualizzare le medesime schermate verde e rossa.
  7. Quali sono le procedure da seguire nel caso di personale che non intenda esibire la certificazione verde? Dopo quanti giorni scatta la sospensione dal servizio? (aggiornamento 28 ottobre 2021)
    In caso di mancata esibizione della certificazione verde COVID-19, oppure, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 1-ter del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, come da ultimo modificato, di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell’interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni richieste dall’art. 9, comma 2, del citato D.L. n. 52/2021 per il rilascio della certificazione verde (avvenuta vaccinazione, avvenuta guarigione, anche dopo la somministrazione della prima dose, o effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo), il personale docente e ATA non può accedere o permanere nell’istituzione scolastica. La conseguente assenza dal servizio è qualificata come «assenza ingiustificata» e determina l’immediata sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento.
    La sospensione del rapporto di lavoro, che decorre dal quinto giorno di assenza ingiustificata del personale scolastico, consente al dirigente scolastico la stipulazione di un contratto di supplenza per una durata non superiore ai quindici giorni. Al fine di garantire il diritto allo studio e la continuità del servizio, la sospensione mantiene, quindi, la sua efficacia fino al concorrere di due condizioni: il conseguimento della certificazione verde da parte del personale sospeso e la scadenza del contratto stipulato con il sostituto.
    La nuova formulazione del comma 5, art. 9-ter, del decreto-legge n. 52/2021, a differenza della precedente, non prevede più l’applicazione di sanzioni amministrative per il personale scolastico che risulti sprovvisto della certificazione verde.
  8. Sono previste sanzioni in caso di violazione dell’obbligo da parte del personale esterno? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    È prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1000 euro.
  9. Il personale in servizio deve possedere la certificazione verde per poter accedere a scuola? (aggiornamento 28 ottobre 2021)
    Si. La legge n. 133/2021, di conversione del decreto-legge n. 111/2021, abrogando il decreto-legge 122/2021, ha confermato l’obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per tutto il personale scolastico del sistema nazionale d’istruzione, compreso il personale dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e degli istituti tecnici superiori (ITS).
    La legge n. 133/2021 ha confermato l’obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 anche per “coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore”.
    Il comma 1-ter, art. 9-ter, decreto-legge n. 52/2021, come da ultimo modificato, prevede che, nei casi in cui la certificazione verde non sia stata generata e non sia stata rilasciata all’avente diritto in formato cartaceo o digitale, il soggetto interessato potrà presentare un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell’interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni richieste dall’art. 9, comma 2, del citato decreto-legge n. 52/2021 per il rilascio della certificazione verde (avvenuta vaccinazione, avvenuta guarigione, anche dopo la somministrazione della prima dose, o effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo).
  10. Chi altro deve esibire la certificazione verde per accedere a scuola? (aggiornamento 28 ottobre 2021)
    La legge n. 133/2021, di conversione del decreto-legge n. 111/2021, conferma l’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 – di cui all’art. 9-ter.1, del decreto-legge n. 52/2021 -, per chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative.
    L’obbligo si applica quindi a tutti i soggetti esterni che prestano attività lavorativa o professionale nella scuola (ad esempio addetti alle mense, alle pulizie, collaboratori e consulenti esterni, ecc.), ai genitori e familiari degli studenti ed a tutte le persone che, a qualunque titolo, entrano nei locali scolastici.
  11. Sono previste eccezioni all’obbligo di possesso di certificazione verde? (aggiornamento 28 ottobre 2021)
    L’obbligo di possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde non si applicano ai soggetti che, sulla base di idonea certificazione medica e in conformità alle indicazioni del Ministero della Salute (circolari n. 35309/2021 e n. 35444/2021) sono esenti dalla campagna vaccinale.
    Il Ministero della Salute (circolare n. 43366/2021) ha prorogato sino al 30 novembre 2021 la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 di cui alle predette circolari. Pertanto, non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica della esenzione).
    Si precisa altresì che il comma 1-ter, art. 9-ter, decreto-legge n. 52/2021, come da ultimo modificato, prevede che nei casi in cui la certificazione verde non sia stata generata e non sia stata rilasciata all’avente diritto in formato cartaceo o digitale, il soggetto interessato potrà presentare un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell’interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni richieste dall’art. 9, comma 2, del citato decreto-legge n. 52/2021, per il rilascio della certificazione verde (avvenuta vaccinazione, avvenuta guarigione, anche dopo la somministrazione della prima dose o effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo).
  12. Sono previsti tamponi gratuiti per il personale? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    Le scuole possono deliberare di utilizzare parte delle specifiche risorse loro assegnate per la copertura dei costi derivanti dall’effettuazione di tamponi diagnostici nei confronti del solo personale scolastico esentato dalla vaccinazione. “Si è, infatti, inteso promuovere un’azione orientata verso coloro che, non avendo la possibilità di vaccinarsi per motivi certificati di salute, si trovano ad essere privi della primaria copertura vaccinale e, quindi, con maggiore rischio per la diffusione dell’epidemia all’interno delle istituzioni scolastiche” (nota 18 agosto 2021, n.900).
  13. Un docente può volontariamente consegnare copia cartacea della sua certificazione verde? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    No, per ragioni di riservatezza, la certificazione verde non può essere consegnata in alcun caso, né, tantomeno, può essere trattenuta da parte del dirigente scolastico.
  14. Il dirigente scolastico deve essere in regola con la certificazione verde? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    Sì, come tutto il personale scolastico.
  15. Cosa devo fare se mi sono contagiato dopo la somministrazione della prima dose di un vaccino con schedula vaccinale a due dosi? (aggiornamento 28 ottobre 2021)
    Secondo l’art. 9, comma 4-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, chi ha contratto l’infezione oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino ha diritto, a decorrere dall’avvenuta guarigione, al rilascio della certificazione verde COVID-19, con validità di dodici mesi.
    Chi, invece, ha contratto l’infezione da SARS-CoV-2 entro il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, ha diritto al rilascio della certificazione verde per avvenuta guarigione. In questo caso, la certificazione ha validità di 6 mesi – decorrenti dalla data del primo test molecolare con esito positivo che ha confermato l’infezione da SARS-CoV-2 – entro i quali, in base alle indicazioni fornite dalla circolare n. 40711/2021 del Ministero della Salute, è consentito concludere il ciclo vaccinale con la somministrazione della seconda dose.
  16. I genitori di alunni con disabilità devono avere il green pass per accompagnare e andare a prendere i figli scuola? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    Come già evidenziato in precedente FAQ, il possesso del Green pass non rileva per l’accesso ai cortili all’aperto degli edifici scolastici dal momento che la verifica del suo possesso avviene all’accesso negli ambienti chiusi delle strutture scolastiche. Pertanto, i genitori di alunni disabili possono accompagnare e prendere i loro figli all’ingresso/uscita della scuola.

Sezione n.3 – Uso della mascherina a scuola

  1. Chi deve indossare la mascherina a scuola? (aggiornamento 28 ottobre 2021)
    La legge n. 133/2021, di conversione del decreto-legge n. 111/2021, ha precisato che l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è obbligatorio per tutti, fatta eccezione per i bambini che frequentano i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e la scuola dell’infanzia, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.
  2. Si è obbligati a usare la mascherina chirurgica? (aggiornamento 28 ottobre 2021)
    Per gli studenti, rimane fortemente raccomandato l’utilizzo di mascherine di tipo chirurgico.
    Per il personale della scuola, il dispositivo di protezione delle vie respiratorie da adottarsi è la mascherina chirurgica. Unica possibile eccezione è l’utilizzo di altro dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla base della valutazione del rischio. A questo proposito, la legge n. 133/2021 ha previsto che al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3.
    Suddetti dispositivi possono essere acquistati dalle istituzioni scolastiche utilizzando le risorse ex art. 58, comma 4 e 4-bis, del decreto-legge n. 73/2021.
  3. Chi fornisce alla scuola mascherine e igienizzanti?  (aggiornamento 10 settembre 2021)
    Anche per l’anno scolastico 2021/2022, sulla base del fabbisogno, la struttura commissariale provvede alla fornitura, direttamente presso la sede scolastica, di mascherine chirurgiche per il personale e per gli studenti.
  4. Gli alunni con disabilità devono indossare la mascherina? (aggiornamento 28 ottobre 2021)
    È prioritario assicurare la presenza quotidiana a scuola degli alunni con bisogni educativi speciali, in particolare di quelli con disabilità. Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo gli studenti con forme di disabilità certificata che l’autorità sanitaria attesti non essere compatibile con l’uso continuativo della mascherina. Per il personale dedicato alla loro assistenza, la legge n. 133/2021 ha previsto che al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 (vedi quesito n. 2).
    Suddetti dispositivi possono essere acquistati dalle istituzioni scolastiche utilizzando le risorse ex art. 58, comma 4 e 4-bis, del decreto-legge n. 73/2021.

Sezione 4 – Gestione dei casi sospetti e focolai

  1. Come si procede se l’alunno o il docente risulta positivo al test molecolare? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    Rimangono confermate le ordinarie procedure di gestione dei casi di contagio possibili, probabili o confermati, da attuare in collaborazione con le autorità sanitarie territorialmente competenti.
    Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n.34/2021 “in caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”.
  2. Quanto dura la quarantena di quanti hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    Il Ministero della Salute, con circolare n.36254/2021, ha aggiornato le indicazioni sulla quarantena di quanti hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni. Nello specifico, distingue fra:
    a) contatti asintomatici ad alto rischio, c.d. “contatti stretti”: “possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 7 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il settimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico“,
    b) contatti asintomatici a basso rischio: “non devono essere sottoposti a quarantena, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie“, mascherina, distanziamento fisico, igiene frequente delle mani, ecc.
  3. Quanto dura la quarantena dei non vaccinati o di quanti non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    Nella stessa circolare n.36254/2021, il Ministero della Salute precisa per i non vaccinati o per coloro che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni:
    a) contatti asintomatici ad alto rischio, “possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo“. In assenza del test, anche in questo caso, la quarantena si chiude dopo almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, senza necessità di esame diagnostico molecolare o antigenico,
    b) contatti asintomatici a basso rischio: “non devono essere sottoposti a quarantena, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie“, mascherina, distanziamento fisico, igiene frequente delle mani, ecc.
    Le indicazioni valgono per i casi COVID.19 confermati da variante VOC non Beta o per cui non è disponibile il sequenziamento.
  4. Quali sono i contatti “a basso rischio”? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    Nella circolare n.36254/2021, il Ministero della Salute precisa che per contatto a basso rischio si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni: – una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti; – una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti.
  5. Quali sono i sintomi per valutare se non mandare a scuola il proprio figlio? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    Il Protocollo di sicurezza per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 conferma l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. È pure confermato il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle autorità sanitarie competenti.
  6. Cosa devo fare se nella classe si è verificato un caso COVID-19? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    Secondo quanto indicato dal CTS, “il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”. Rimangono valide le disposizioni previste dallo stesso CTS per l’anno scolastico 2020-2021.
  7. Sono previste azioni di screening per gli studenti? (aggiornamento 10 settembre 2021)
    L’Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con il Ministero della Salute, il Commissario straordinario e il Ministero dell’Istruzione, sta definendo un piano di screening della popolazione scolastica, con particolare attenzione alla fascia di età 6-12 anni. Le scuole interessate saranno progressivamente individuate in collaborazione fra autorità sanitarie e uffici scolastici.
Covid: le regole aggiornate per la scuola ultima modifica: 2022-02-09T12:26:26+02:00 da Salvatore - admin

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